Radio Tolfa Europa per i Cittadini – Condominio: Mancato invio verbale assemblea condominiale

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(laleggepertutti.it)
L’amministratore di condominio è obbligato a inviare il verbale dell’assemblea ai condomini assenti, quelli che hanno deciso di non partecipare alla riunione di condominio. Si considerano assenti anche quelli che hanno iniziato a partecipare all’assemblea ma poi si sono dovuti allontanare e lo hanno fatto senza lasciare una delega ad altri.

L’invio del verbale serve per esercitare un controllo sulle decisioni assunte con le varie votazioni ed eventualmente promuovere un contenzioso contro il condominio (articolo 24 Costituzione, diritto di ogni cittadino alla difesa in giudizio). Per opporsi a una decisione dell’assemblea di condominio è necessario agire in giudizio entro 30 giorni che decorrono: per i presenti, da quando si è tenuta l’assemblea; per gli assenti, da quando è stato ricevuto il verbale dell’assemblea. Il termine di decadenza di 30 giorni vale solo per le delibere annullabili (es.: la mancata comunicazione dell’avviso di convocazione o la spedizione dello stesso senza rispettare il termine di 5 giorni dalla prima convocazione). Per le delibere nulle non esistono termini e l’impugnazione può essere proposta in qualsiasi momento.

Il condomino assente, fino a quando l’amministratore non invia il verbale, può sempre contestare la delibera condominiale, anche dopo numerosi anni.

(uniat.it)
A volte gli amministratori tendono a tirarsi indietro e sembra che ottenere il verbale della riunione sia la cosa più complessa del mondo. L’amministratore ha l’obbligo di tenere un registro dei verbali di tutte le assemblee, in ordine cronologico e con gli allegati (art. 1130 codice civile). L’espressione “registro dei verbali” vuol dire un file in cui i verbali sono conservati in ordine cronologico.

I condomini hanno sempre diritto di ricevere il verbale al più presto dopo l’avvenuto svolgimento dell’assemblea. Se lo smarriscono diritto di ottenerne una copia. L’amministratore può indicare degli orari per il ricevimento del pubblico. Negli orari indicati deve rendersi disponibile a esaudire anche piccole richieste come fare copia dei documenti. Organizzare e stabilire gli orari di visita è possibile per l’amministratore, essere del tutto assenteista e nullafacente invece non gli è consentito.

Come rivolgersi all’amministratore: per essere pronti a far valere i propri diritti, anche in giudizio se necessario, è bene che le comunicazioni siano tracciabili.

Se le copia dei documenti allegati al verbale comportano dei costi specifici il condomino deve essere disposto a pagarli.

(businessonline.it)
Il verbale dell’assemblea condominiale, una volta redatto, non si può cambiare a meno che non si renda necessario correggere errori materiali in esso riportati. Il verbale dell’assemblea di condominio è il documento formale che riporta in maniera tutto ciò che è stato detto, fatto e deciso nel corso dell’assemblea stessa e che abbia rilevanza.

Come stabilito dalla Corte di Cassazione, la redazione del verbale dell’assemblea di condominio rappresenta una formalità da rispettare così come le altre formalità previste per la convocazione della stessa assemblea (avviso di convocazione, comunicazione dell’ordine del giorno, costituzione, discussione, votazione). Scrivere il verbale dell’assemblea di condominio implica l’impugnabilità della eventuale delibera raggiunta e il dar conto, tramite la verbalizzazione, di tutte le attività compiute durante l’assemblea in modo da permettere a tutti i condomini, compresi quelli dissenzienti ed assenti, di controllarne lo svolgimento.

Per essere considerato valido e inoppugnabile un verbale di un’assemblea di condominio è necessario che riporti: data, ora e luogo in cui si è tenuta la riunione; numero della convocazione, se prima o successive, con menzione dell’eventuale mancata costituzione in prima convocazione; indicazione delle modalità di convocazione; nomina del presidente di assemblea; nome del segretario verbalizzante;

verifica da parte del presidente sulla regolarità della costituzione in base ai quorum costitutivi previsti; nome, cognome e generalità di ogni partecipante, con indicazione dei millesimi rappresentati e dell’eventuale potere rappresentativo esercitato per delega; riassunto delle attività svolte e degli interventi dei singoli condomini; testo preciso delle delibere con analitica indicazione dei risultati delle votazioni; ora di inizio e fine della riunione. Se qualche punto riportato non viene rispettato nella stesura del verbale, si può determinare l’annullabilità della delibera condominiale.

(confedilizia.it)
La redazione per iscritto del verbale delle riunioni dell’assemblea dei condomini assolve ad una funzione meramente probatoria, eccettuato il caso di deliberazione che contenga atti di disposizione di diritti immobiliari. Ne consegue che le eventuali irregolarità formali non comportano l’invalidità della delibera, poiché il testo scritto offre esclusivamente una prova presuntiva che non impedisce al condomino dissenziente il quale impugni la deliberazione contestandone la rispondenza a verità di fornirne la relativa dimostrazione.

L’obbligo di trasmissione al condomino del verbale dell’assemblea e di ogni sua parte integrante (nella specie trattavasi di una bozza di transazione giudiziaria approvata) è strumentale all’esercizio della facoltà di impugnazione

L’invio tardivo a tutti i condomini di copia del verbale delle deliberazioni assunte in assemblea non costituisce causa di nullità delle delibere suddette

Il processo verbale che ex art. 1136, u.c., c.c., deve essere redatto e trascritto nel registro tenuto dall’amministratore, ha la funzione di documentare la valida costituzione dell’organo, la formazione e il contenuto della volontà condominiale espressa attraverso le assunte delibere, sì che non sussiste alcun obbligo ex lege e, specularmente, alcun diritto dei condomini a veder riprodotti nel verbale ogni loro osservazione, richiesta o dichiarazione che esuli dai suddetti contenuti

(condominiolegale.com)
E’ importante per l’amministratore spedire quanto prima copia dei verbali, infatti l’impugnazione di una delibera può essere fatta entro i 30 giorni dalla ricezione del verbale da parte del condomino assente, (per i presenti 30 giorni dall’assemblea).

Ipotesi di deliberazione su lavori straordinari: se l’amministratore facesse cominciare i lavori deliberati prima di inviare copia dei verbali, ed un condomino ricevesse copia della deliberazione in ritardo, egli potrebbe impugnare la delibera con la possibilità di bloccare i lavori eventualmente già iniziati.

E’ buona norma, nel principale interesse dell’Amministratore, inviare copia del processo verbale ai presenti fisicamente come promemoria (ai presenti a mezzo delega affinché possano verificare che il riportato corrisponda al deliberato; agli assenti per competenza).

Tutti i documenti del condominio appartengono ai condomini, i quali possono prenderne visione o farne copie, compreso il Registro dei Processi Verbali. L’Amministratore non può negare al condomino richiedente l’accesso ai registri condominiali, o tantomeno consentirgli di estrarre copia. In ipotesi del genere l’amministratore può essere revocato.

 

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