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Gli ausiliari del traffico: contratti, mansioni, multe, ricorsi

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(it.indeed.com)
La figura dell’ausiliare del traffico è stata introdotta con l’articolo 17 della legge Bassanini, il 15 maggio 1997. I comuni, tramite provvedimento del sindaco, hanno la facoltà di conferire funzioni: di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. L’ausiliare del traffico non fa parte del corpo di Polizia Municipale ma lo affianca in alcune funzioni.

Diventare ausiliare del traffico: Una volta passata la selezione, dovrai seguire un corso di formazione. Alla fine del corso dovrai superare un esame durante il quale verranno verificate le tue competenze e l’idoneità a svolgere questo lavoro.

I requisiti: Avere compiuto 18 anni, patente B, cittadinanza italiana. diploma di licenza media inferiore (alcuni comuni possono richiedere la licenza media superiore), non avere carichi pendenti o misure di prevenzione a proprio carico.

Tipologie di ausiliari del traffico riconosciute dalla legge Bassanini: Dipendente comunale, dipendente di una società che gestisce parcheggi, dipendente di una società che gestisce i trasporti pubblici.

Differenze tra vigili urbani e ausiliari del traffico: I vigili urbani operano in diversi ambiti: stradale, amministrativo (relativamente ai controlli dei commercianti in fiere, mercati, ecc.), giudiziario, ambientale, tributario e pubblica sicurezza. La Polizia Municipale, a differenza degli ausiliari, è equipaggiata con armi da fuoco per la difesa personale.

L’ausiliare del traffico può fare multe: nei parcheggi e aree di sosta comunali (strisce blu) o gestiti da aziende private per mancato pagamento del ticket previsto; per parcheggi in seconda fila o per parcheggi che impediscono uscita o accesso ad altri mezzi. Gli ausiliari del traffico non sono autorizzati a fare nessun altro tipo di multa, anche qualora l’infrazione al codice della strada avvenga in loro presenza.

(soldioggi.it)
L’ausiliario del traffico è una istituito dalla Legge n. 120/2020 e regolata dall’art. 12 bis del Codice della Strada. L’ausiliario ha competenze di controllo in materia di: Sosta; Circolazione. L’ausiliario, pur essendo un pubblico ufficiale, non è un vigile urbano, ma può irrogare multe laddove ravvisa infrazioni nel suo ambito di competenza. In gergo comune viene chiamato anche “ausiliario di sosta” perché tra le sue competenze maggiori rientra la vigilanza sul rispetto delle norme di sosta dei veicoli.

Ausiliario dipendente comunale: la sua competenza riguarda le soste dei veicoli, su tutto il comune; Ausiliario dipendente della società che gestisce i parcheggi: la sua competenza è limitata all’area del parcheggio, o al massimo nelle zone limitrofe quando una sosta impedisce l’uso di un parcheggio; Ausiliario dipendente di aziende del trasporto pubblico locale: la sua competenza è di controllo di soste/circolazione sulle porzioni di strada adibite ai mezzi pubblici.

Gli ausiliari del traffico, quando sono in servizio, sono pubblici ufficiali a tutti gli effetti e possono irrogare multe a chi commette le infrazioni su cui sono chiamati a vigilare. L’ausiliario può lasciare il verbale sul veicolo oppure, se il proprietario del veicolo è presente, può consegnarlo personalmente. Se chi riceve il verbale ritiene ingiusta o inadeguata la multa, può presentare ricorso al Prefetto al Giudice di Pace.

L’ausiliario comunale: lo assume il comune; per accedere a questo profilo professionale occorre superare un concorso pubblico. Il concorso lo indice il comune e i vincitori vengono nominati dal sindaco. L’ausiliario assunto da azienda privata: non ci sono concorsi da superare, ma  selezioni private.

(businessonline.it)
Per diventare ausiliari del traffico bisogna avere compiuto 18 anni di età, avere la cittadinanza italiana, essere iscritti nelle liste di collocamento, avere la licenza media inferiore, essere in possesso della patente B. Non fanno parte del Corpo di Polizia di ogni Comune né dei vigili urbani. Sono assunti dai Comuni, ma sono figure professionali che possono essere assunte con diverse modalità e possono essere dipendenti comunali come anche dipendenti di aziende.

Ogni ausiliario è un pubblico ufficiale nominato dal sindaco e può essere assunto come dipendente del comune con il compito di accertare le violazioni di sosta; come dipendente di una società che gestisce parcheggi con il compito di accertare se le auto hanno effettuato regolare pagamento per i parcheggi; come dipendente di una società che gestisce i trasporti pubblici con il compito di accertare anche tutte le irregolarità sulle corsie riservate ai mezzi pubblici.

I requisiti necessari per diventare ausiliari del traffico: avere compiuto 18 anni di età; avere la cittadinanza italiana; aver conseguito il diploma di licenza media inferiore; essere in possesso della patente B; non avere carichi pendenti o misure di prevenzione a proprio carico.

(mycoyote.net)
La figura dell’ausiliario del traffico è stata istituita nel 1997 con la legge 127, chiamata Legge Bassanini. Esistono tre diverse tipologie di ausiliari del traffico. Quello assunto dal Comune, reclutato attraverso un apposito bando concorsuale. Questi controllori dipendono direttamente dal Comune, dalla Regione oppure dalla Polizia Municipale. Ci sono poi quelli assunti dalle aziende per il trasporto pubblico o delle aziende che gestiscono dei parcheggi a pagamento.

Come ricordato dalla  Corte di Cassazione con una sentenza del maggio 2018, l’ausiliario mentre espleta le sue funzioni è comunque un pubblico ufficiale. Per questo motivo possono diventare ausiliari del traffico solo le persone che possono vantare un’approfondita conoscenza del concetto di imparzialità. Per ricoprire questo ruolo è necessario aver portato a termine la scuola dell’obbligo. Possono diventare ausiliari del traffico solo i cittadini di cittadinanza italiana, maggiorenni, e muniti di patente B, senza carichi pendenti o misure di prevenzione. Nel momento in cui vengono assunti, gli ausiliari del traffico vengono preparati da dei corsi di formazione, che possono essere tenuti da agenti della Polizia Municipale o da altri formatori.

Gli ausiliari del traffico non possono fare nessuna multa relativa alla circolazione dei veicoli. A loro spetta il controllo delle soste e delle fermate dei veicoli. Il lavoro degli ausiliari del traffico si concentra soprattutto nei pressi dei parcheggi a pagamento contraddistinti dalle strisce blu, oppure dei parcheggi riservati con strisce gialle. Questo controllore può infliggere una sanzione a un automobilista che non ha esposto il ticket in un parcheggio a pagamento o il cui ticket sia scaduto; può fare una multa a chi parcheggia in una zona di sosta o in una corsia riservata ai mezzi pubblici. Gli ausiliari del traffico possono richiedere all’automobilista documento d’identità e patente di guida, pur non essendo degli agenti di polizia.

 

(ricorsi.net)
Da quando la sosta a pagamento è diventata un business, le amministrazioni comunali hanno tinteggiato le strade di strisce blu e impiegato eserciti di ausiliari alla ricerca del “grattino” mancante. Giuridicamente la figura degli ausiliari del traffico viene istituita dai commi 132 e 133 dell’art. 17 della Legge 127 del 15 maggio 1997 (Legge Bassanini). Tale disposizione normativa attribuisce ai Comuni la facoltà di “conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta” a due diversi profili di ausiliario del traffico: Dipendenti comunali o dipendenti delle società di gestione dei parcheggi (ex c. 132); Personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico (ex c. 133). Tutti gli ausiliari del traffico hanno specifiche funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta, ma agli ausiliari ex c. 133 vengono in aggiunta attribuite “funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico”.

La nascita di questa nuova figura ha fatto nascere numerosi dubbi e contestazioni circa le sue effettive attribuzioni. Il Legislatore ha ritenuto necessario intervenire sull’argomento con i primi tre commi dell’art. 68 della L. 488/99 (Legge Finanziaria 2000). Agli ausiliari del traffico è stata riconosciuta la stessa veste giuridica degli altri soggetti individuati dall’art. 12 C.d.S. per l’espletamento dei servizi di polizia stradale, consentendo loro, sebbene con le limitazioni per materia già descritte, di produrre atti giuridicamente dotati di fede privilegiata ai sensi degli artt. 2669 e 2700 del Codice Civile, e quindi di poter procedere autonomamente alla contestazione delle violazioni accertate. In ragione del riconoscimento di tali attribuzioni veniva introdotto il principio della nomina individuale da parte del Sindaco “previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali”, e veniva loro attribuita “anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d) del comma 2 dell’articolo 158” del Codice della strada, ovvero dei veicoli in sosta che impediscono l’accesso o lo spostamento di altri veicoli regolarmente parcheggiati, dei veicoli in doppia fila, e dei veicolo in sosta negli spazi riservati allo stazionamento ed alla fermata dei mezzi pubblici.

Sentenza n°7336/2005 della Corte di Cassazione – I Sezione Civile: si precisa che i poteri di accertamento attribuiti agli ausiliari del traffico sono limitati alle violazioni relative alla sosta regolamentata, nonché “nelle aree immediatamente limitrofe costituenti lo spazio minimo indispensabile e necessario per compiere le manovre che consentano in concreto l’utilizzo del parcheggio da parte degli utenti della strada”.

Circolare n°300/A/1997 del Ministero dell’Interno raccomanda tra che gli ausiliari del traffico dovranno essere dotati di uno specifico abbigliamento distintivo che “per non ingenerare confusione, non dovrà comunque contenere simboli o scritte simili a quelli previsti per gli indumenti dei soggetti indicati dall’art. 12 del Codice della Strada”, e che per gli stessi motivi non potranno altresì utilizzare la paletta distintiva prevista dall’art. 12 c. 5 C.d.S., né il “dispositivo supplementare di allarme a luce lampeggiante blu che, ai sensi dell’art. 177 del Codice della Strada, e riservato ai soli organi di polizia”.

L’introduzione degli ausiliari del traffico ha innescato per le amministrazioni comunali un giro esponenziale di interessi economici, anche in relazione al sempre crescente impiego delle cosiddette Zone Blu secondo la forzata interpretazione dell’art. 7 C.d.S.

In quasi tutte le città italiane, i verbali di contestazione prodotti dagli ausiliari del traffico sono in netta maggioranza rispetto alla contestazione di tutte le altre violazioni del Codice della Strada accertate dai vari Corpi di Polizia Municipale, e si riferiscono quasi sempre a violazioni in materia di sosta a pagamento.

Questo mastodontico vortice di interessi economici non sempre si risolve a favore delle amministrazioni comunali, tant’è vero che anche i ricorsi contro i verbali degli ausiliari del traffico sono la netta maggioranza, sia nel totale di quelli presentati, sia in percentuale rispetto a tutti quelli accolti e quindi annullati. E questo ovviamente con il conseguente danno erariale in termini di lucro cessante, e spesso anche per il pagamento delle spese di giudizio. Per non parlare del fatto che, come recita il già citato comma 133, “la procedura sanzionatoria amministrativa e l’organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti”, con il relativo ingolfamento delle strutture e degli uffici istituzionalmente coinvolti, Prefetture ed Uffici del Giudice di Pace compresi. Anche se qualunque danno economico subito dalla Pubblica Amministrazione alla fine finirà sempre e comunque per ricadere sulle spalle dei cittadini.

Se si fosse trattato semplicemente di favorire il turn-over delle soste, come sostengono molti Sindaci per giustificare le loro Ordinanze, si sarebbe potuto molto far ricorso alla vecchia Zona Disco prevista dall’art. 157 c. 6 C.d.S., meno onerosa per gli utenti della strada e anche per le amministrazioni comunali stesse.

Comma 132: “i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione”. Se parliamo di “aree oggetto di concessione” in un contesto che si riferisce alla regolamentazione delle soste, è ovvio che stiamo parlando di “aree destinate alla sosta dei veicoli”, così come confermato dalla sentenza n°18186/2006 Cassazione – Sezione I Civile, in cui si osserva che le funzioni degli ausiliari del traffico “riguardano soltanto le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione, poiché la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema del congestionamento della circolazione nei centri abitati”.

Come si fa a pensare che l’immenso business scatenato per mezzo dell’esercito degli ausiliari del traffico, con le innumerevoli problematiche burocratico-amministrative ad esso connesse, sia stato voluto (o anche solo previsto) da chi ha redatto la L. 127/1997, che reca invece l’eloquentissimo titolo di “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”?

(codacons.it)
Le sanzioni per violazione del Codice della strada rappresentano per i comuni italiani un tesoretto da 3 miliardi di euro annui, grazie ai 2,5 milioni di contravvenzioni elevate ogni anno in Italia anche attraverso 8 mila autovelox installati sul territorio. C’è la questione della disparità di trattamento tra enti locali e cittadini: in Italia non sono mai state applicate le sanzioni previste dalla legge nei confronti dei comuni che non pubblicano la rendicontazione sull’uso dei proventi delle multe stradali. Quando invece è un utente a non rispettare le regole del Codice della strada, la sanzione è inevitabile e va pagata.

https://ricorsi.net/

https://www.quattroruote.it/guide/multe/quando-e-chi-puo-presentare-ricorso-multa.html

https://www.altalex.com/documents/news/2022/04/08/multe-stradali-ricorso-quando-rivolgersi-giudice-pace

 

 

 

 

 

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